Consulente sicurezza e datore di lavoro analizzano il DVR in azienda con documenti, casco e dispositivi di protezione

Che cos’è il DVR: la guida completa

Il DVR è la base di qualsiasi sistema di sicurezza aziendale. Senza di esso, un’azienda non è in regola con la legge e il datore di lavoro si espone a sanzioni anche molto pesanti. Ma cos’è esattamente il DVR, chi deve averlo, chi lo firma e quanto costa? In questa guida trovi tutte le risposte per non avere più dubbi.

Cosa significa DVR?

DVR è l’acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi. È il documento che ogni datore di lavoro è obbligato a redigere ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il DVR non è un documento burocratico da conservare in un cassetto: è uno strumento operativo che fotografa tutti i rischi presenti in azienda e descrive le misure adottate per eliminarli o ridurli. È quindi a tutti gli effetti il piano con cui l’impresa dimostra di avere la situazione sotto controllo.

Cosa contiene il DVR?

Secondo la normativa vigente, il DVR deve contenere almeno:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con i criteri adottati per effettuarla;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati;
  • il programma delle misure da attuare nel tempo per migliorare i livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici;
  • il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente (se nominato) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST);
  • i dati identificativi dell’azienda e l’elenco delle attività svolte.

Un DVR ben redatto non si limita a soddisfare i requisiti di legge, ma descrive la realtà specifica di quell’azienda, settore per settore, reparto per reparto. Documenti generici o copiati da modelli standard non hanno alcun valore reale e, in caso di ispezione, possono essere contestati.

Chi firma il DVR?

Il documento deve essere firmato da più figure, ciascuna con un ruolo preciso.

  • Il datore di lavoro: è il firmatario principale e il responsabile ultimo del documento. Non può delegare questa responsabilità.
  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): può essere interno o esterno all’azienda. Firma a conferma della propria partecipazione alla valutazione.
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST): firma per attestare di essere stato consultato nel processo di valutazione.
  • Il Medico competente: firma solo se nominato, ovvero nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria.

L’assenza di una o più firme obbligatorie può rendere il documento irregolare e comportare sanzioni in caso di controllo.

Il DVR senza data certa ha valenza?

La “data certa” è un requisito fondamentale del DVR: il documento deve dimostrare in modo inequivocabile quando è stato redatto, prima che si verifichi un eventuale infortunio o che arrivi un’ispezione.

Senza data certa, il DVR può essere considerato privo di validità giuridica perché non è possibile provare che fosse già redatto al momento dell’evento contestato. In pratica, un documento non datato in modo verificabile vale come se non esistesse.

Come si ottiene la data certa? Le modalità più comuni sono:

  • invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) in quanto la ricevuta della PEC attesta data e ora di invio;
  • firma digitale con marca temporale apposta da un professionista o tramite software certificati;
  • deposito presso un notaio o altro pubblico ufficiale;
  • registrazione all’Agenzia delle Entrate.

Il metodo più diffuso in ambito aziendale è la PEC, e questo per la sua semplicità e immediatezza.

Chi ha l’obbligo di redigere il DVR?

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, indipendentemente dal settore, dalla dimensione e dalla forma giuridica. Non fa differenza se si tratta di una società strutturata, di un piccolo artigiano o di un’associazione: dal primo dipendente in poi, l’obbligo scatta.

Rientrano nel conteggio anche: 

  • i lavoratori a tempo determinato;
  • i part-time;
  • i soci lavoratori;
  • in alcuni casi anche i tirocinanti e i collaboratori.

L’unica eccezione riguarda i datori di lavoro con un’azienda composta esclusivamente da se stessi, senza alcun lavoratore subordinato.

Chi redige il DVR?

La responsabilità della redazione spetta al datore di lavoro che può redigere il documento personalmente oppure (come avviene nella grande maggioranza dei casi) può decidere di affidarsi a un consulente esterno qualificato in collaborazione con l’RSPP.

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Quanto costa il DVR?

Una delle domande che probabilmente ti starai ponendo ora è: qual è il costo del DVR? In realtà, varia in base a diversi fattori: 

  • il settore di attività;
  • il numero di lavoratori; 
  • la complessità dei processi produttivi;
  • la presenza di rischi specifici (chimici, rumore, movimentazione manuale dei carichi, ecc.).

Per una piccola impresa con attività a rischio basso come per esempio un ufficio, un negozio, un bar, il costo è contenuto. Per aziende più strutturate o con rischi elevati, la complessità del documento aumenta e con essa il costo della consulenza.

Va considerato che, come spesso diciamo ai nostri clienti, il DVR non è un costo, ma un investimento: una multa per mancanza del documento parte da 2.500 euro e può arrivare a 6.400 euro solo per la prima violazione. Senza contare le conseguenze in caso di infortuni o contenziosi legali.

Quanto dura il DVR e quando si aggiorna?

Il DVR non ha una scadenza fissa: non è come un’assicurazione che va rinnovata ogni anno. Tuttavia, non basta redigerlo una volta e dimenticarselo: la legge prevede l’obbligo di rielaborarlo ogni volta che cambiano le condizioni che hanno determinato la valutazione originale.

Ma questo cosa vuol dire? Sostanzialmente il documento va aggiornato in particolare quando:

  • l’azienda introduce nuove lavorazioni, macchinari o sostanze pericolose;
  • si verificano infortuni o malattie professionali significative;
  • i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano nuovi rischi;
  • cambiano l’organizzazione del lavoro o il numero di lavoratori in modo rilevante;
  • vengono adottate misure preventive che modificano il profilo di rischio aziendale;
  • le autorità competenti lo richiedono a seguito di un’ispezione.

Una buona prassi, anche quando non è strettamente obbligatorio, è quella di rivedere il documento almeno ogni due o tre anni per verificare che rispecchi ancora la realtà aziendale.

Dove deve essere custodito il DVR?

Il DVR deve essere conservato presso la sede dell’azienda o, per le imprese con più sedi, in ciascuna unità produttiva a cui si riferisce. In caso di ispezione da parte dell’ASL, dell’Ispettorato del Lavoro o dei Carabinieri del NAS, il documento deve essere immediatamente disponibile e consegnabile agli ispettori.

Non esiste un obbligo legale di conservarlo in formato cartaceo: il DVR può essere in formato digitale, purché sia accessibile in qualsiasi momento e dotato di data certa e firme valide. Molte aziende scelgono di avere entrambe le versioni: una copia digitale firmata e archiviata in modo sicuro, e una copia cartacea depositata in ufficio.

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