Tabella Nutrizionale Chiarimenti

(Tabella Nutrizionale) ecco i chiarimenti in una Disposizione del 16/11/2016

 

Finalmente un po di “chiarezza” si fa per dire, su chi deve esporre le tabelle nutrizionali sulla sua etichetta.
Oggi voglio provare a riassumerti in modo pratico e senza fronzoli tutto il ragionamento “contorto” di questo adempimento.
Sarà una “cosetta” lunga quindi siediti e prenditi un po di tempo per leggere  🙂

In questo email ti parlerò delle Disposizioni del ministero emanate il 16/11/2016, continua a leggere e non perdere neanche una parola.
 
Partiamo dagli albori e quindi dalle disposizioni del regolamento 1169/11 (CE) relative agli alimenti ai quali NON si applica l’obbligo della tabella nutrizionale.
 
 
 
 
Allegato V, punto 19 che dite: ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
 
 
 
 
Di tutti quelli sopra elencati il più contorto è proprio il punto 19. che da libero sfogo alle interpretazioni. 
 
Il Ministero dello Sviluppo economico in abbinata a quello della Salute hanno deciso di fare chiarezza proprio sul punto 19 ed il 16/11/2016 hanno emanato delle Disposizioni.
 
Ti riporto testualmente cosa dice questa Disposizione e punto per punto cercherò di farti capire meglio.
 
Oggetto: Disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative agli alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19.
Come è noto, a decorrere dal 13 dicembre 2016 si applicherà l’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Ai sensi dell’articolo 16 del predetto regolamento, tuttavia, per gli alimenti elencati all’allegato V la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria.
Il punto 19 dell’allegato V estende tale deroga agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”.
Al riguardo va rilevato che, prima del regolamento (UE) 1169/2011, i regolamenti 852/2004/CE, sull’igiene dei prodotti alimentari, ed il regolamento 853/2004/CE, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, hanno introdotto una deroga all’applicazione dei rispettivi regolamenti che risulta analoga a quella riportata al punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) 1169/2011.
Pur nella non coincidente formulazione dei due testi, l’art. 1, paragrafo 2, lettera c) del reg. 852/2004/CE e l’art. 1, paragrafo 3, lettera c) del reg. 853/2004/CE, dispongono che i due regolamenti non si applicano “alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali [o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale] che forniscono direttamente il consumatore finale.”.

Le linee guida applicative del reg. 852/2004 del pacchetto igiene, così come quelle relative al reg. 853/2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, oggetto di accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, forniscono un’interpretazione delle disposizioni in questione che consente di chiarire anche la portata della deroga, dall’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale, prevista al punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) 1169/2011 .La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) 1169/2011 si applica pertanto a:

Tabella nutrizionale per Alimenti artigianali. 
La deroga del punto 19 dell’allegato V include negli alimenti preimballati anche gli alimenti artigianali. Il riferimento agli alimenti artigianali emerge chiaramente nella versione originaria del regolamento che dispone “Food, including handcrafted food, laddove la traduzione italiana, pur essendo stata resa con riferimento al solo confezionamento di natura artigianale (anche confezionati in maniera artigianale) non cambia la sostanza.
 
Tabella nutrizionale per Fornitura diretta. 
La cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.” che ricomprendono, come chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, tutte le forme di somministrazione di alimenti.
 
Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali di acquisto.
 
Tabella nutrizionale per Fabbricante di piccole quantità di prodotti. 
Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. La deroga del punto 19 dell’allegato V si applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali.
 
Per maggiore chiarezza di riporto direttamente gli articoli, cosa dice all’articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE:
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
 
Tabella nutrizionale per Livello locale delle strutture di vendita. 
Analogamente a quanto chiarito nelle Linee guida al regolamento 853/2004/CE, il concetto di “livello locale”, come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale”.
Il “livello locale” può essere identificato, in analogia alle predette Linee guida, “nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.
 
Tabella nutrizionale per Vendita al dettaglio. 
La definizione di “vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del Decreto legislativo n. 114/1998: “per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Tale definizione va integrata con la definizione di “collettività” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011.
 
 
 
 
Cosa dice l’art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998:
Art. 4

Definizioni e ambito di applicazione del decreto

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori
in grande.
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto;
d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
 
Spero di essere stata sufficientemente chiara.