Rischio d’incendio in cantiere edile
Il rischio incendio nei cantieri edili risulta poco considerato e molte volte sottovalutato, però esistono reali situazioni che possono costituire una fonte di innesco e se non opportunamente controllate possono provocare incendi spesso devastanti, esempio l’uso di fiamme libere per i lavori di posa in opera di guaina impermeabile, le operazioni di saldatura, i cavi elettrici non adeguatamente isolati e protetti contro il danneggiamento, l’utilizzo di carburanti per il rifornimento degli automezzi di cantiere, ecc. In particolare, per ciò che riguarda la gestione delle emergenze antincendio, il D.Lgs. 81/2008 e il D.M. 10 marzo 1998 prevedono che il datore di lavoro, dall’esito della valutazione dei rischi d’incendio, ha l’obbligo di:
– designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, di gestione dell’emergenza, che devono essere adeguatamente formati;
– adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
– informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
– adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
– organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione dell’emergenza, quindi il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
– garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
Il primo comma dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08 sancisce il concetto di prevenzione incendi definendola: “la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente”.
Il secondo comma del citato articolo detta un obbligo generale di prevenzione ma che risulta applicabile a tutti i luoghi di lavoro ed a tutte le operazioni lavorative, ossia: “nei luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/08 devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”. Il mancato rispetto di questo obbligo implica una sanzione penale punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Nei cantieri temporanei o mobili, a causa della specificità del luogo di lavoro comportanti rischi particolari e per la compresenza di diverse imprese e di lavoratori autonomi, gli adempimenti di prevenzione dai rischi interferenti sono demandati, in prima battuta, al committente e alla pianificazione del Coordinatore in fase di progettazione che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
L’Allegato XV al D.Lgs. 81/08, al punto 2.1.2, lettera h), ha disposto che i piani di sicurezza e coordinamento debbano riportare anche “l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori” nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze sia di tipo comune, nonché quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi questi appositi servizi (art. 104, comma 4).
Inoltre, il PSC deve contenere anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.
Il successivo punto 2.1.4. dell’Allegato XV, come anche l’art. 100, specifica che il PSC deve essere corredato da alcune tavole esplicative relative agli aspetti della sicurezza, pertanto, uno degli aspetti della sicurezza in cantiere è sicuramente la prevenzione incendi e quindi occorre predisporre un “piano di emergenza ed evacuazione” comprendente i dettagli relativi ai percorsi, alle uscite, ai presidi di emergenza e antincendio.
Il suddetto Piano di sicurezza e le relative planimetrie verranno aggiornate dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in funzione dei cambiamenti organizzativi o l’introduzione in cantiere di attrezzature comportanti rischi di incendio non ragionevolmente prevedibili o preventivati dal coordinatore in fase di progettazione.
La mancata predisposizione di tale planimetria relativa agli aspetti della sicurezza da parte del Coordinatore per la progettazione può comportare una sanzione penale punita con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Quindi, il cantiere, fin dall’apertura, in funzione delle sue caratteristiche dimensionali e dell’avanzamento della costruzione, deve essere dotato di mezzi per contrastare gli incendi in modo rapido ed efficiente, quali:
– idonei dispositivi di allarme come sirene, avvisatori acustici, campane, fischietti, clacson, ecc. Questi avvisi acustici devono chiaramente udirsi al di sopra dei rumori in tutte le aree ed essere chiaramente identificati come allarme incendio;
– segnaletica chiaramente visibile, installata in posizioni strategiche con l’indicazione delle vie di accesso, di fuga e del punto di raduno, l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole delle condutture di adduzione idrica, del gas e di altri fluidi combustibili;
– estintori portatili in numero sufficiente e posizionati coerentemente alla valutazione dei rischi d’incendio (per esempio prossimi ai posti di lavoro dove si eseguono saldature, smerigliature o altre operazioni con fiamme libere o similari), e se necessario sistemi di spegnimento incendio collegati con la rete idrica (come idranti o naspi);
– istruzioni scritte contenenti le procedure di emergenza ed i nominativi degli addetti all’attuazione della lotta antincendio ed all’evacuazione, affisse nei posti di lavoro che riportino planimetrie e le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio;
– sorveglianza del cantiere, sia per la sicurezza del personale durante l’orario di lavoro, sia per un servizio di sorveglianza fuori orario, al fine di individuare repentinamente il principio d’incendio e di prevenirne la propagazione.