Quando è obbligatorio redigere il PSC?
Il piano di Sicurezza è quello strumento destinato ad individuare, analizzare e valutare i rischi e le conseguenti procedure, che garantiscono per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono MAI soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese che eseguono i lavori.
Il piano contiene anche le misure di prevenzione dei rischi che risultano dalla eventuale presenza di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è elaborato al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Il piano di sicurezza è costituito dalle relazioni tecniche e prescrizioni abbinate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche della costruzione. Nel dettaglio contiene, in relazione alla diverse tipologie del cantiere interessato, i seguenti elementi:
Chi predispone il Piano.
Viene sempre redatto dal “CSP” Coordinatore per la Progettazione dei Lavori (art. 91 D.Lgs. 81/2008) dell’opera, durante la fase di progettazione.
Chi deve aggiornarlo.
Questo compito viene affidato al “CSE” Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 92 D.Lgs. 81/2008).
Ecco quando è obbligatorio redigere il PSC:
- cantieri con diverse imprese pubbliche o private non fa differenza;
Quali sono i contenuti minimi di un Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- modalità precise per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- tutte le protezioni e misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’esterno;
- servizi igienico-assistenziali;
- tutte le protezioni e misure di sicurezza di pertinenza dell’area del cantiere;
- le viabilità principali di cantiere;
- impianti di alimentazione energia elettrica, acqua, gas;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- misure di protezione contro il rischio di seppellimento;
- misure da adottare contro il rischio di annegamento;
- misure di protezione contro il rischio di caduta dall’alto;
- misure per assicurare la salubrità dell’aria in galleria;
- misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta in galleria;
- misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione;
- disposizioni precise per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102;
- disposizioni precise per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, comma 1, lettera c);
- valutazione delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
- misure di protezione da seguire contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
Il PSC focalizza tutti i rischi legati alle scelte progettuali quali:
- scelta materiali;
- esecuzione e programmazione dei lavori;
- scelte strutturali;
- interferenze;
- scelte architettoniche.
Il Piano suggerisce diverse metodologie di lavoro, procedure funzionali e operative e opere provvisionali rivolte a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Il PSC individua tutti i costi per l’esecuzione dei lavori con la massima sicurezza.
Il datore di lavoro (appaltatore,datore di lavoro, committente) deve:
- verificare SEMPRE l’idoneità tecnico-professionale delle imprese (anche attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A.A.);
- fornire tutte le informazioni sui rischi appurati dove andranno ad operare le imprese e sulle misure atte a prevenire e alle misure di emergenza adottate;
- coordinare SEMPRE gli interventi atti a proteggere e prevenire i lavoratori per evitare i rischi dovuti alle interferenze tra le diverse imprese.