Corso Rappresentante Lavoratori Sicurezza – RLS

corso rappresentante lavoratori sicurezza

Corso Rappresentante Lavoratori Sicurezza

Corso Rappresentante Lavoratori Sicurezza
(32 ore)

10 settembre 2024 dalle ore 09:00 alle 13:00

12 settembre 2024 dalle ore 09:00 alle 13:00

17 settembre 2024 dalle ore 09:00 alle 13:00

19 settembre 2024 dalle ore 09:00 alle 13:00

24 settembre 2024 dalle ore 09:00 alle 13:30

26 settembre aprile 2024 dalle ore 09:00 alle 13:00

01 ottobre 2024 dalle ore 09:00 alle 13:00

03 ottobre 2024 dalle ore 09:00 alle 13:30
€365+iva

Aggiornamento RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza)

- per aziende con meno di 50 dipendenti 4 ore
- per aziende con più di 50 dipendenti 8 ore.

Sede del corso:
Piazza Salento, 1 - 09127 Cagliari (CA)
IN PARTENZA
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Obbiettivo del corso rappresentante lavoratori sicurezza  

Il Corso RLS 32 (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) di 32 ore infatti assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 106/09 per la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Infatti il corso RLS fornisce le informazioni e gli strumenti necessari per far si che il lavoratore che ricopre la funzione di RLS all’interno dell’azienda nella quale è stato nominato possa svolgere in pieno la propria funzione di supporto.

In particolare di consulenza e tutela dei programmi di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in collaborazione con DDL (datore di lavoro), l’RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) ed il MC (medico competente).

In tutta onestà lo scopo del corso è dotare i partecipanti degli strumenti necessari a svolgere la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Ovviamente il corso ha validità permanente e dovrà essere aggiornato a cadenza annuale con durata proporzionale al numero di lavoratori presenti nell’azienda dove il lavoratori presenti nell’azienda dove il lavoratore ricopre il ruolo di RLS.

Destinatari del corso RLS (corso rappresentante lavoratori sicurezza) 

Lavoratori delle imprese a rischi basso, medio e alto che ricoprono il ruolo Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dall’Art. 34 del D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, ma ancora più importante il ruolo da RLS va in contrasto con il ruolo da RSPP e quindi non è possibile ricoprire con un unica persona quei due ruoli.  

Ogni quanto deve essere aggiornato?

Deve essere aggiornato ogni anno, così come stabilito dall’articolo 37, comma 11 del D. Lgs.

RLS: Ruolo e Obblighi

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in particolare è una figura fondamentale che deve essere presente in ogni azienda con almeno un dipendente.

In conformità con la normativa vigente, difatti i lavoratori hanno il diritto e il dovere di eleggere un RLS per rappresentare le loro esigenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nomina dell’RLS: Criteri e Procedure (corso rappresentante lavoratori sicurezza)

A dire il vero l’RLS viene eletto direttamente dai lavoratori stessi e non è nominato dal datore di lavoro.

Difatti nelle aziende con fino a 15 dipendenti, l’RLS è designato internamente dai lavoratori, mentre nelle aziende con più di 15 dipendenti viene eletto tra le rappresentanze sindacali.

Inoltre è importante notare che i lavoratori d’altra parte hanno la possibilità di eleggere un RLS indipendente dai sindacati anche in quest’ultimo caso.

D’altra parte l’RLS rimane in carica per un periodo di norma di 3 anni ed è rieleggibile.

Formazione dell’RLS e Sanzioni

Dopo l’elezione infatti il datore di lavoro è tenuto/obbligato a garantire soprattutto che l’RLS riceva una formazione adeguata.

A dire il vero questa formazione consiste in un corso di 32 ore, con un aggiornamento annuale di 4 ore per aziende con fino a 50 lavoratori e di 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti.

D’altra parte il mancato adempimento di questo obbligo soprattutto da parte del datore di lavoro può comportare sanzioni, tra cui un’ammenda o, in casi gravi, anche un arresto fino a 4 mesi.

Numero di RLS da eleggere (corso rappresentante lavoratori sicurezza)

D’altra parte il numero minimo di RLS da eleggere varia in base al numero di dipendenti dell’azienda:

  • 1 RLS per aziende con fino a 200 lavoratori;
  • 3 RLS per aziende con 201-1.000 lavoratori;
  • 6 RLS per aziende con oltre 1.000 lavoratori, con possibilità di variazione in base a accordi interconfederali o contrattazioni collettive.

Ulteriore dettaglio è importante notare che il ruolo di RLS è incompatibile con quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e non è opportuno eleggere una persona inquadrata come dirigente come RLS, poiché a dire il vero le autorità sanitarie locali tendono a contestare tali nomine in quanto le figure dirigenziali indiscutibilmente sono considerate rappresentanti del datore di lavoro e non degli interessi dei lavoratori.

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