Con sentenza del 17 settembre 2013, n. 38129, la Corte di Cassazione IV Sez. pen. ha precisato che il datore di lavoro ed il dirigente “nell’affidare i compiti ai lavoratori” deve “tenere conto della capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
Nonostante ci si trovi di fronte ad una situazione soggettiva del lavoratore come lo stato di ebbrezza dovuto ad ubriachezza, si afferma che, tale circostanza, non deve essere riconosciuta come eccezionale e quindi non prevedibile dal datore di lavoro.
Per tale motivo, l’eventuale infortunio accorso al lavoratore ubriaco sul luogo di lavoro viene ricondotto ad una responsabilità del datore di lavoro.
Nello specifico il lavoratore aveva omesso di richiudere, con la griglia in dotazione, una botola sul luogo di lavoro.
Ribadita la centralità che nel giudizio espresso dalla Corte di appello assume la mancata predisposizione di barriere protettive della botola che proteggessero il lavoratore dalla caduta all’interno della vasca.
Del tutto ininfluenti sono gli ulteriori rilievi del ricorrente, che investono il tema della sussistenza dell’obbligo di dotazione dei DPI e quello della incidenza della violazione di tale prescrizione.
Mentre rimane la valutazione del solo ricorrente quella per la quale il luogo di lavoro sarebbe stato del tutto sicuro se l’operatore avesse reinserito la grata di protezione della botola non appena terminate le operazioni di frollatura.
La Corte di appello si sofferma sulla necessità di apporre le barriere protettive anche in relazione alla negligenza del lavoratore al riguardo del ripristino delle grate; tale negligenza non rappresenta comportamento abnorme recidente il nesso causale tra condotta colposa datoriale e sinistro.
Spero sia stato chiaro con la gestione dell’alcol e Sicurezza sul Lavoro, è assolutamente fatto divieto di assumere alcol prima durante e quando sei reperibile per la tua sicurezza e quello degli altri.